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INVALIDITA' - Iter Burocratico

Ultimo Aggiornamento: 05/06/2007 02:10
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05/06/2007 02:10
 
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Accertamento dell'invalidità civile - La domanda

Può presentare domanda di visita di accertamento di invalidità civile qualsiasi persona, maggiorenne o minore (senza limiti di età) che abbia una qualsiasi menomazione: perdita o anomalia di una struttura o di una funzione, sul piano anatomico, fisiologico, psicologico.

La menomazione è caratterizzata dall'anomalia, difetto o perdita (che può essere momentanea o permanente) di un arto, organo o tessuto od altra struttura del corpo, compreso il sistema delle funzioni mentali.


La domanda
La domanda deve essere presentata alla Commissione Medica della ASL competente per territorio, ossia quella di effettiva residenza dell'interessato, su un modello prestampato dell'ASL contenente le seguenti informazioni:
dati anagrafici
autocertificazione nella quale bisogna dichiarare che la menomazione non è dipendente da causa di lavoro, servizio o causa di guerra
impegno a comunicare ogni variazione di quanto sottoscritto.

Alla domanda va allegata
la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti. Tale certificazione deve essere fatta dal medico curante
Inoltre si può allegare "documentazione medica" di carattere clinico - sanitario, a sostegno di quanto attestato dal certificato medico
In caso la richiesta venga fatta durante il periodo di ricovero è necessario allegare alla domanda lo status clinico del paziente, rilasciato dal medico del reparto in cui è ricoverato.

Accertamento dell'invalidità - Iter della pratica

PRASSI

Gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, sono effettuati dalle unità sanitarie locali competenti per territorio.
L'ASL, entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda , deve fissare la data della visita medica. La comunicazione avviene tramite raccomandata spedita all'indirizzo indicato sulla domanda.

Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato può presentare una diffida a provvedere, in carta semplice, all'assessorato alla sanità della regione territorialmente competente, il quale fissa la data della visita, (che verrà effettuata presso l'ASL di appartenenza), entro il termine complessivo di 9 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Se la diffida è presentata oltre il 6° mese dalla data della domanda, la visita verrà fissata non oltre 90 giorni dalla sua presentazione, dandone formale comunicazione all'interessato.

Una volta effettuata la visita di accertamento d'invalidità la commissione medica dell'ASL, denominata anche Commissione di prima istanza, trasmette il relativo verbale alla commissione medica di verifica . Questa entro 60 giorni dalla ricezione del verbale, può disporre la sospensione delle procedure e svolgere ulteriori accertamenti tramite le stesse commissioni delle ASL o chiamando loro stessi a visita l'interessato.

Trascorsi 60 giorni senza alcuna procedura di sospensione, il verbale si considera approvato e viene data comunicazione alla commissione medica dell'ASL d'appartenenza. Solo a questo punto la Commissione può notificare il verbale di visita all'interessato.
Il verbale arriva per posta. E' importante fare attenzione alla data di notifica giacché da quel momento decorrono i termini per il ricorso.

Lo stesso iter (ASL, Commissione di verifica, ASL, interessato) segue anche il verbale di accertamento di handicap.

Per maggior informazioni riguardanti l'argomento cliccate qui .




tratto dal sito
www.superabile.it

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