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15/04/2008 11:32 | |
Esenzione per invalidità
I cittadini cui è stata certificata una condizione di invalidità permanente, hanno diritto all'esenzione totale dal pagamento del ticket per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, compresi i trattamenti di fisiochinesiterapia e dal pagamento della quota fissa per i farmaci.
Rientrano in questa categoria di esenzione:
i minori di anni 18 che hanno diritto a percepire l'indennità di frequenza;
i cittadini invalidi civili, in età superiore ai 18 anni, con una percentuale di invalidità superiore ai due terzi (pari o superiore al 67%);
i cittadini invalidi civili ultrasessantacinquenni con una percentuale di invalidità dal 67% al 100% indipendentemente dal reddito del nucleo familiare o personale;
i cittadini sordomuti;
i ciechi assoluti e soggetti con visus in entrambi gli occhi pari o inferiore a 1/20;
gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°;
NOTA: I medicinali classificati in fascia C sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dei titolari di pensione di guerra diretta vitalizia, nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente. (Legge - 19 luglio 2000, n. 203)
i grandi invalidi per servizio ascrivibili alla 1° alla 5° categoria;
i cittadini invalidi del lavoro ed i cittadini affetti da malattie professionali con una riduzione della capacità lavorativa superiore a due terzi (percentuale compresa tra il 67% e il 100%).
Per farsi riconoscere il diritto all'esenzione per invalidità, il cittadino si deve recare presso gli uffici amministrativi del distretto sanitario per chiedere il rilascio di una tessera di esenzione, presentando i seguenti documenti:
il verbale d'invalidità;
la tessera sanitaria.
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