CONVENZIONE A.P.L.I. AUTOVETTURE

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asky77
00venerdì 22 giugno 2007 19:19

Vi comunico che come Apli ho preso contatti presso alcuni concessionari VW AUDI SEAT MERCEDES JEEP CRYSLER SMART per avere un ulteriore trattamento di riguardo sui possibili acquisti.

Per il momento Mercedes Jeep Smart e Crysler hanno risposto molto positivamente.

Per chi fosse interessato non esiti a contattarmi

Buona giornata a tutti

davide
Pinatz
00venerdì 22 giugno 2007 22:34
ottimo!!!
grande asky!!! questa è una bella notizia [SM=x230924] , io ho intenzione(se tutto va bene) di comprare l'auto nel prossimo autunno, quindi, quando sarà il momento, senza dubbio ti contatterò...
grazie...pinatz [SM=g27811]
newbeetle3
00lunedì 25 giugno 2007 08:25
Bellissima iniziativa Davide!! Peccato per me purtroppo.. son 3 mesi che ho comprato la macchinina nuova (una classe B), il bello è che ho l'invalidità all'80% e non ho la 104.. morale nonostante abbia il certificato della commissione patenti per gli adattamenti niente sconti! Mha.. non ci ho mai capito niente.. [SM=g27826]
asky77
00lunedì 25 giugno 2007 09:01
leggere il punto 4 quello per noi
L’area dei disabili che hanno diritto alle agevolazioni per il settore auto è
stata notevolmente ampliata. In particolare, sono ammesse alle agevolazioni
le seguenti categorie di disabili:
1. i non vedenti e i sordomuti;
2. i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di
accompagnamento;
3. i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o
affetti da pluriamputazioni;
4. i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno
un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale
correzione. In tale categoria devono comprendersi i disabili indicati agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138. I citati articoli individuano
esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi
totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi.
Per quanto riguarda i sordomuti, l’art. 1 della Legge n. 68 del 1999 definisce
tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento
della lingua parlata.
I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di
handicap grave prevista dal comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104 del
1992, che si ha quando la minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata
o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale
o di emarginazione abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età,
in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo
e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
La condizione di handicap grave deve essere certificata con verbale dalla
commissione per l’accertamento dell’handicap (di cui all’art. 4 della citata
legge n. 104/1992) presso la ASL. In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono
quelli che versano in una situazione di handicap grave derivante da patologie
(ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente
della deambulazione.
I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite
capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, “affetti da grave
limitazione della capacità di deambulazione”. Solo per tale categoria di disabili
il diritto alle agevolazioni continua ad essere condizionato all’adattamento
del veicolo.
Nel seguito di questo capitolo esporremo dapprima le agevolazioni che si
riferiscono alla generalità dei disabili, e successivamente daremo le indicazioni
riguardanti i disabili, affetti da ridotte capacità motorie, per i quali continua
a valere il requisito dell’adattamento.

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