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ASSOCIAZIONE PLESSO LESI ITALIANI A.P.L.I.

Ultimo Aggiornamento: 29/04/2010 19:23
pietro
[Non Registrato]
23/05/2006 18:55
 
Quota

Forse sono riuscito ad assemblare uno Statuto degno della nostra Associazione.
L'ho chiamata AIPL ASSOCIAZIONE ITALIANA PLESSO-LESI.
Se nn vi piace fate un po' voi, troviamone n'altro.
Provo ad incollare il tutto in questa discussione.
Leggetelo, fatelo a pezzi e fatemi sapere che ne pensate.
I dettagli organizzativi lasciamoli a dopo.
Un abbraccio.

STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA PLESSO-LESI

ART.1 – costituzione; sede; natura associativa.
E' costituito la “ ASSOCIAZIONE ITALIANA PLESSO-LESI” , di seguito denominato come “A.I.P.L.”.
• La “A.I.P.L.” riunisce tutti coloro che a vario titolo intendano collaborare al conseguimento delle finalità di cui agli articoli seguenti.
• La “A.I.P.L.” può istituire sedi secondarie,regionali, sezioni specialistiche, nonché nominare delegati tanto in Italia quanto nei Paesi della UE.
• Il domicilio degli associati, per i loro rapporti con la società, si intende quello risultante dal libro soci.
• La sede dell’A.I.P.L.è stabilita in …………….. alla Via …………………...

ART.2 –Scopi, finalità ed attività -
La “A.I.P.L.” è un associazione apolitica e non ha scopo di lucro.
L’Associazione si propone esclusivamente finalità di utilità sociale e opererà nel campo della tutela dei diritti civili delle persone disabili con lesioni di plesso brachiale ed i loro familiari e conviventi.

L’Associazione si rivolge alle persone che abbiano riportato la lesione del plesso brachiale ed ai loro familiari e conviventi con il preciso intento di:
- assicurare il coordinamento delle attività di tutti i propri membri;
- promuovere la progettazione e lo sviluppo di azioni e programmi concertati;
- organizzare lo scambio di informazioni, di studi e di esperienze pilota.
L’attività dell'Associazione si svolge attraverso l'impegno volontario dei soci, prestato, per fini solidaristici, al servizio della collettività e dei singoli cittadini.
E’ tuttavia consentito di assumere lavoratori dipendenti o di fruire di prestazioni di lavoro autonomo, per le attività necessarie al funzionamento degli uffici e degli organi e per interventi qualificati o specializzati.
L'Associazione in particolare intende:

1. rappresentare le persone che abbiano riportato la lesione del plesso brachiale ed ai loro familiari e conviventi nei loro diritti positivi e umani, come singoli e come gruppo sociale, mediante adeguate forme di patrocinio e di informazione;
2. promuovere l'integrale attuazione dei principi costituzionali concernenti l'uguaglianza, l'assistenza sociale ed economica, il diritto alla salute, all'istruzione, alla formazione professionale ed al lavoro, nel quadro della sicurezza e solidarietà sociale;
3. offrire servizi, consulenze e prestazioni socio-sanitarie di prevenzione, di riabilitazione e di socializzazione, al fine di fornire alle persone lese di plesso brachiale ed ai loro familiari e conviventi le informazioni utili ad affrontare le emergenze, a conoscere e reperire informazioni sui centri di degenza, trattamento, cura e riabilitazione;
4. in particolare, promuovere e sviluppare la conoscenza della patologia, il riconoscimento della gravità e delle conseguenze invalidanti dirette ed indirette sulla persona disabile e sui familiari e conviventi;
5. fornire informazioni e consulenze, generali e specialistiche, sulle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di diritto alla salute, di agevolazioni fiscali, di accesso al lavoro, di tutela dei disabili, fornendo assistenza e consulenza medica, fisioterapica, legale e medico-legale;
6. collaborare permanentemente con le organizzazioni sociali, sindacali e di volontariato, per inserire le rivendicazioni delle persone che abbiano riportato la lesione del plesso brachiale ed i loro familiari e conviventi nel contesto delle politiche per il miglioramento delle condizioni di vita di tutti i cittadini, nonché stabilire rapporti di collaborazione e di partecipazione con gli organismi e i programmi della comunità europea riguardanti le persone disabili;
7. assumere e rivendicare ogni iniziativa legislativa, comunitaria, nazionale e regionale, necessaria per garantire e migliorare l'inserimento delle persone che abbiano riportato la lesione del plesso brachiale in tutte le espressioni della vita sociale, culturale ed economica, politica e ricreativa, al fine di evitarne l’isolamento e l’allontanamento dalla famiglia e dal normale contesto di vita;
8. promuovere ed attuare studi, ricerche ed attività informative e formative in ordine alla condizione delle persone che abbiano riportato la lesione del plesso brachiale, alle condizioni legislative, sociologiche, tecniche ed organizzative per la loro integrazione e riabilitazione;
9. combattere e denunciare ogni forma di discriminazione, di rifiuto, di reclusione, di emarginazione e di speculazione economica e politica nei confronti dei disabili, sia che si verifichino in istituzioni specializzate, sia che si verifichino nelle sedi e nelle organizzazioni collettive;
10. realizzare in collaborazione con lo Stato, le regioni e gli enti locali e in genere con tutte le istituzioni pubbliche e private, servizi e interventi integrativi riferiti al diritto alla salute, all’istruzione, alla formazione professionale, al lavoro, all’ autonomia personale e al tempo libero.

E’ fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi del comma 5 dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Gli associati, che sottoscrivono il presente Statuto, al fine di potenziare l’azione comune si impegnano a partecipare attivamente al suo funzionamento ed a garantire il sostegno operativo ed economico. All’A.I.P.L. possono aderire tutti le persone fisiche e le associazioni che posseggono i requisiti previsti e si impegnano a rispettare i contenuti del presente Statuto.

Art.3 – Requisiti -
Possono associarsi all’A.I.P.L.:
1. persone fisiche che abbiano subito la lesione del plesso brachiale con una minorazione fisica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. il coniuge, la persona convivente o in rapporto di parentela fino al terzo grado, anche non convivente, di persone disabili a causa della lesione del plesso brachiale che si impegnino a perseguire gli scopi dell’A.I.P.L.
3. associazioni, federazioni, organizzazioni e coordinamenti di rilevanza nazionale che non perseguano finalità lucrative, che si impegnano al regolare versamento del contributo associativo e che prevedano tra i loro scopi la tutela dei diritti civili delle persone disabili e dei loro familiari e conviventi e che si impegnino a perseguire gli scopi dell’A.I.P.L.

I soci e gli associati sostengono i costi di funzionamento del A.I.P.L. tramite il versamento di quote annuali secondo quanto deciso dal consiglio direttivo.

Per il raggiungimento delle finalità, l’associazione potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie, anche mediante la partecipazione in altri organismi costituiti o costituendi aventi scopi affini o complementari, nonché mediante il coinvolgimento di detti organismi nell’organizzazione di eventi o di progetti comuni anche di tipo federativo a valenza sia nazionale che internazionale, con particolare interesse verso i partners europei.

ART.4 -patrimonio e risorse-
Le rendite e le risorse dell’ Associazione non potranno essere impiegate per scopi diversi da quelli inerenti la realizzazione dei suoi fini .

Il patrimonio dell’Associazione sarà formato da :
• Il patrimonio iniziale eventualmente versato dai soci fondatori in sede di costituzione.
• Quote sociali ed eventuali contributi volontari richiesti.
• Contributi di enti e altre persone fisiche e giuridiche.
• Eventuali erogazioni,donazioni e lasciti.
• Entrate per servizi ed attività effettuate dall’Associazione.

ART.5 - divieti specifici-
Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART.6 - regole specifiche-
In caso di cessazione , scioglimento o estinzione è fatto obbligo di destinare ad altri Enti similari o a fini di pubblica utilità ogni eventuale residuo risultante.
E’ vietato corrispondere , sia in denaro che in natura , emolumenti individuali annuali agli amministratori fatti salvi solo i rimborsi spese relativi all’adempimento dei compiti statutari

ART.7 - esercizio finanziario-
L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo deve approvare il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente. Il Consiglio direttivo deve approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.

ART.8 -gli organi-
Sono organi dell’ Associazione:

Il Consiglio Direttivo.
• Il Consiglio direttivo è l’organo operativo e gestionale dell’Associazione.
• Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ,ed è costituito da un Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed eventuali consiglieri fino ad un massimo di 5(cinque). Tutti i destinatari delle cariche in questione sono eletti dall’Assemblea degli associati e solo per il primo mandato saranno prescelti tra i fondatori del “A.I.P.L.” .
• Il Consiglio direttivo nominerà successivamente al suo interno le cariche di cui sopra nel rispetto delle regole di partecipazione democratica.
• Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (su mandato dei soci), ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea.
• Il Consiglio direttivo provvede alle attività dell’A.I.P.L. e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione a scopi istituzionali.
• Il Consiglio Direttivo può affidare incarichi sia agli iscritti all’Associazione o a terzi specificandone compiti e responsabilità nonché eventuali rimborsi spese, nominare esperti di chiara e qualificata fama che possano collaborare con il Consiglio stesso e contribuire alle finalità dell’Associazione. Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio.
• E’ in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’Associazione i quali dovranno essere sottoposti alla Assemblea dei Soci per l’approvazione.
• Il Consiglio direttivo deve riunirsi almeno due volte l’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo relativo all’anno successivo. In ogni caso, ogni qualvolta si renderà necessario su convocazione del Presidente e del Segretario.
• Il Bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’ Associazione durante i quindici giorni che precedono l’approvazione e finché sia approvato.
• Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quindici giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o fax o racc. a mano, e-mail e affissione nei locali sociali dell’associazione.
• In caso di urgenza la convocazione dovrà essere fatta mediante invio di e-mail o fax, inoltrato entro 24 ore. prima della data prevista per la riunione,considerandola in tal modo correttamente avvenuta.

Il Presidente dell’ Associazione.

• Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea dei soci e rappresenta dal punto di vista legale, amministrativo e politico l’Associazione. Non è prevista alcuna forma di compenso per la funzione.
• Il Presidente dell’Associazione dura in carica 3 anni e per un solo mandato, non è rieleggibile e presiede di diritto il Consiglio direttivo.
• Il Presidente dell’Associazione può delegare funzioni ai consiglieri.
• Possono essere nominati anche Presidenti Onorari.

Il Segretario
• Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri, rimane in carica tre anni, indipendentemente dalla carica elettiva di consigliere.
• Il Segretario ha funzioni organizzative e di coordinamento delle attività e rende operative le decisioni del presidente e del Consiglio Direttivo al quale riferisce costantemente sull’andamento, cura la redazione e la stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
• E’ nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e dura in carica 3 anni.

Il Tesoriere
• Il Tesoriere sovrintende a tutte le problematiche contabili, finanziarie, fiscali e direttamente amministrative della Associazione, quali la preparazione dei bilanci preventivi e dei consuntivi, la tenuta del registro delle entrate e delle uscite e redige la relazione annuale finanziaria che il presidente presenta all’Assemblea.
• E’ nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e dura in carica 3 anni.

L’Assemblea dei soci.
• L’assemblea degli associati è composta da tutti i soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa e con un anno di anzianità associativa maturata.
• L’Assemblea fissa le direttive generali dell’associazione.
• L’Assemblea si riunisce annualmente ed è convocata a firma del Presidente del Consiglio Direttivo entro i 30 ( trenta ) giorni precedenti la data stabilita.
• Per la validità della riunione e per le maggioranze richieste per la validità del voto si applica in prima convocazione la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli iscritti deleghe, eventuali, comprese, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
• La seconda convocazione dell’Assemblea potrà tenersi nello stesso giorno almeno un ora dopo la prima.
• Le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti .
• L’assemblea, alla scadenza, elegge il consiglio direttivo con votazione segreta, approva annualmente il bilancio della associazione, discute e delibera sulle relazioni dell’attività sociale, determina gli indirizzi generali e le direttive per le azioni da svolgere in relazione agli scopi istituzionali.
L’ assemblea dei soci delibera in merito a :
a) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
b) nomina Consiglio Direttivo.
c) nomina Collegio Revisori ove presente e\o richiesto per legge.
d) approvazione e modificazione dello statuto e dei regolamenti interni.
e) qualsiasi altro argomento che gli organi dell’associazione intendano sottoporre all’approvazione.

Commissioni,sezioni di studio,gruppi di lavoro

• Per assicurare efficienza operativa all’A.I.P.L. il Consiglio Direttivo può attivare Commissioni, sezioni di studio e gruppi di lavoro su problemi specifici nell’ ambito delle attività sociali, con funzioni consultive il cui coordinamento sarà affidato prevalentemente a membri del Consiglio Direttivo per eventuali progetti di natura e contenuto particolarmente complessi e specifici, nonché quantitativamente rilevanti.
• I membri nominati a maggioranza e insindacabilmente dal Consiglio Direttivo, dureranno in carica il tempo necessario allo svolgimento ovvero alla realizzazione del progetto medesimo. Cariche e funzioni degli organi di cui sopra saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

Revisori dei conti
• Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove sia eletto , è composto da uno a tre membri effettivi, anche non associati, eletti dall’Assemblea su proposta del Presidente essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.
• Il Presidente del Collegio è nominato al suo interno.
• Al Collegio dei Revisori dei Conti compete:
controllare la gestione finanziaria e patrimoniale di tutte le attività svolte dall‘Associazione, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e, se approvato, del Regolamento amministrativo-contabile, l’ordinato andamento amministrativo e la regolare tenuta della contabilità;

presentare al consiglio Direttivo e/o all’Associazione una propria relazione con gli eventuali rilievi sull’andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;

Art. 9 - I soci. -
Possono diventare Associati di “A.I.P.L.” tutti coloro che si riconoscono negli scopi dell’Associazione.
I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari e sostenitori. Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi dell'azione dei soci e di quanti, volontariamente, offriranno la loro collaborazione, dell'opera dei propri dipendenti e/o consulenti, dei contributi e finanziamenti che Istituzioni e/o Enti pubblici o privati e sostenitori concederanno e del patrimonio costituito.
Sono soci fondatori i soci partecipanti alla costituzione iniziale dell’A.I.P.L. e sono eletti negli organi della stessa per il primo mandato.
La qualità di socio fondatore viene meno per espressa volontà del soggetto titolare, ovvero per il verificarsi in capo allo stesso di un dei casi previsti dallo statuto.
Possono essere soci ordinari le persone fisiche che posseggano i requisiti previsti dall’art. 3.
L'accettazione dei soci ordinari è disposta dal Consiglio Direttivo tra coloro che posseggono le caratteristiche citate.
La richiesta di iscrizione, su apposito modulo, deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo unitamente al curriculum motivazionale.
Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione del richiedente anche a maggioranza.
Sono soci onorari persone od Enti che si siano particolarmente distinti con studi, ricerche e impegno documentato nei vari campi di cui ai precedenti articoli.
Sono soci sostenitori persone od Enti, pubblici o privati che con particolari elargizioni o donazioni contribuiscano al buon funzionamento della Società.
La nomina dei soci onorari e sostenitori viene attuata dal Consiglio Direttivo su proposta delle sezioni regionali o dello stesso Consiglio Direttivo.
Hanno diritto di voto e possono essere eletti negli organi societari o designati per incarichi a termine, i soci fondatori e ordinari in regola con i contributi associativi per l'anno in corso. I soci onorari hanno diritto solo all’ elettorato attivo.
La qualifica di socio si perde: per dimissioni volontarie, per morosità in due anni consecutivi, per radiazione.
Decadono dalla qualità di soci coloro che non siano in regola con il versamento delle quote associative e che non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dall'invito espresso in tal senso, inviato dall’associazione.
Decadono dalla qualità di incaricati di un Progetto, quei Soci che, nel tempo prestabilito, non raggiungono l’ obiettivo prefissato.
Il Consiglio Direttivo può escludere il socio che abbia perso i requisiti di cui agli articoli precedenti, che abbia tenuto un comportamento in contrasto con gli scopi perseguiti dalla società o che si sia dimostrato indegno di farne parte.
Sono esclusi di diritto e il Consiglio Direttivo si limita a prendere atto dell'esclusione, quei soci che per effetto di provvedimenti definitivi pronunciati nell'ambito della giurisdizione italiana e/o di giurisdizioni estere, siano stati condannati per reati contro la fede pubblica, contro il patrimonio o comunque per reati infamanti. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'associato escluso, il quale, entro 30 giorni può impugnare motivatamente il provvedimento dinanzi al Consiglio Direttivo stesso con ricorso diretto al Presidente.
Il Consiglio Direttivo decide sul ricorso alla prima riunione utile,dandone notizia all'interessato.
Ogni associato può recedere in qualsiasi momento dall’Associazione mediante comunicazione diretta al Presidente.
Qualora la perdita dello status intervenga nel corso di un esercizio sociale, l'associato escluso o receduto non ha diritto alla restituzione parziale della quota associativa eventualmente versata e relativa all'esercizio in corso.
L'associato che perde tale qualità non ha diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 10 –durata-
La durata della Associazione è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31/12/2030, salvo tacita proroga.

Art. 11 – norma di rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, nonché ai regolamenti interni emanati.

Art.13 - norme transitorie-
La quota associativa, verrà fissata dal Consiglio direttivo e successivamente approvata dall’Assemblea.
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